Dichiarazione dei redditi 2009


Steuererklärung 2009

- ohne Gewähr -

 

Absetzbarkeit von Studiengebühren:

Die Netto-Studiengebühren (also ohne regionale Sondersteuern etc.) können in Italien zur Gänze auf die Steuererklärung gesetzt werden. Jene im Ausland nur bis zu dem Betrag der in Italien für das selbe Studium zu entrichten ist. Da die Studiengebühren in Österreich (ÖH-Beitrag abziehen!) und Deutschland geringer sind als in Italien können dort Studierende ebenfalls den gesamten Betrag geltend machen, während Studierende im übrigen Ausland eventuell nur einen Teil absetzten können. Die Steuerersparnis beträgt 19% und gilt selbstverständlich nur für jene, die die Studiengebühren nicht durch ein Stipendium rückerstattet bekommen.

 

Absetzbarkeit von Abos für öffentliche Verkehrsmittel:

Es können all jene Abos abgesetzt werden, mit denen man anschließend die öffentlichen Verkehrsmittel ohne weiteren Kosten benutzen kann. So können z.B. die Kosten für das „Abo+“ geltend gemacht werden, nicht aber ein Streckenabo Meran – Bozen. Die Steuerersparnis beträgt 19%.

siehe auch: www.sii.bz.it/de/detrazione.php

 

Absetzbarkeit von Mieten:

Voraussetzung für die Absetzbarkeit von Mieten ist, dass der/die Studierende mindestens 100 km entfernt und in einer anderen Provinz Italiens studiert. Weiters muss der Mietvertrag im Sinne des Gesetzes 431/98 sein und ordnungsgemäß registriert sein. Geltend können maximal 2.633 Euro gemacht werden, was bei einer 19%igen Steuerersparnis 500 Euro ausmacht.

Die sh.asus setzt sich seit der Einführung für die Ausweitung dieser Regelung auf das Ausland ein. Eine diesbezügliche Initiative von On. Brugger fand im Herbst 2008 allerdings keine Mehrheit im Parlament.

 

--------------------------------------------

 

Dichiarazione dei redditi 2009

- senza garanzia -

 

Contributi universitari

I contributi universitari (senza tassa regionale ecc.) possono essere indicati (se non rimborsati dalla provincia) completamente sulla dichiarazione dei redditi. I contributi universitari esteri possono essere indicati fino il limite dei contributi stabiliti in Italia (in Austria e Germania p.e. sono più basse, quindi possono essere detratti interamente).

 

Affitti

Si tratta di contratti stipulati secondo la legge 431/98. Studenti/esse universitari/e che studiano in una località italiana sede dell'università fuori provincia e distante più di 100 km dalla residenza, possono detrarre una parte dell'affitto. Fino ad un importo massimo annuale di 2.633 euro possono detrarre il 19 per cento - si tratta di un risparmio massimo di 500 euro.

 

Abbonamenti per il trasporto pubblico

Le spese per abonamenti a costo fisso (p.e. l'abbonamento "abo+", abbonamento della metropolitana milanese) possono essere indicati sulla dichiarazione dei redditi.

vedi: www.sii.bz.it/de/detrazione.php

 

--------------------------------------------

 

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Nel rigo E18 indicare le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un

Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi

della legge 9 dicembre 1998 n. 431, e successive modificazioni, ovvero per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli

atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente

riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Si precisa che per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune

di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L’importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione, sempre entro i predetti limiti, spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

 

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

– “33” le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale resi

da enti pubblici ovvero da soggetti privati autorizzati al servizio pubblico.

La detrazione spetta su un importo massimo di euro 250,00 e, entro tale limite, può essere fruita anche se tali spese sono state

sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Nel caso in cui tali spese siano state sostenute per più soggetti l’importo massimo sul quale spetta la detrazione non può superare

complessivamente il suddetto limite di euro 250,00.

Le spese da considerare sono quelle sostenute nel 2008 anche se si riferiscono ad abbonamenti che scadono nel 2009.

Per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta di potere effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni,

su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato. Non possono, quindi, beneficiare dell’agevolazione

i titoli di viaggio che abbiano una durata oraria.

Per fruire della detrazione è necessario acquisire e conservare il biglietto di trasporto da esibire in caso di richiesta da parte dell’Amministrazione

Finanziaria da cui risulti:

• la ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logos distintivo dell’impresa e numero

di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;

• la descrizione delle caratteristiche del trasporto;

• l’ammontare dei corrispettivi dovuti;

• il numero progressivo;

• la data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.

Nel caso di titolo di viaggio nominativo dallo stesso deve risultare la durata dell’abbonamento e la spesa sostenuta. Inoltre, se

il contribuente ha richiesto la fattura al gestore del servizio di trasporto o altra eventuale documentazione attestante la data di

pagamento lo stesso deve conservare tale documentazione; in mancanza di quest’ultima la spesa si riterrà sostenuta in coincidenza

con la data di inizio della validità dell’abbonamento.

Nel caso di titolo di viaggio non nominativo lo stesso deve essere conservato e accompagnato da un’autocertificazione (dichiarazione

sostitutiva di atto notorio) resa dal contribuente in cui si attesta che l’abbonamento è stato acquistato per lo stesso o

per un suo familiare a carico.

 

– “34” i contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari fiscalmente a carico (art. 1, c. 77, legge 24/12/2007,

n. 247). Qualora i contributi siano stati versati dall’interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, detti

contributi devono invece essere dedotti dal reddito di quest’ultimo (vedere istruzioni del rigo E22).

 

-------------------------

 

Absetzbarkeit von Mieten (Hauptwohnsitz)

Dieser Punkt betrifft jene, die (z.B. nach Beendigung des Studiums) von zuhause ausziehen und ihren Hauptwohnsitz in die neue Wohnung verlegen. Sofern ihr Einkommen 30.987,41 Euro. Sie erhalten eine Steuervergünstigung von 150 bis zu 991,60 Euro.

 

Affitti (abitazione principale)

Contribuenti che sono titolari di contratti di locazione e hanno un redditto inferiore a 30.987,41 Euro possono chiedere una detrazione di 150 a 991,60 Euro.

 

SEZIONE VI - Detrazioni per canoni di locazione

Per le detrazioni indicate in questa sezione è previsto che qualora le stesse risultino superiori all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni

per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, l’importo pari alla quota della detrazione

che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell’imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior

rimborso o un minor importo a debito.

RIGO E41 - Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Il rigo E41 deve essere compilato dai contribuenti titolari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale

che si trovano in uno dei sottoelencati casi:

1. avere stipulato o rinnovato il contratto ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

2. avere stipulato o rinnovato il contratto secondo quanto disposto dall’art. 2, c. 3, e dall’art. 4, commi 2 e 3, della Legge 9 dicembre

1998, n. 431 (c.d. contratti convenzionali);

3. avere un’età compresa fra i 20 ed i 30 anni e avere stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,

n. 431. In tal caso è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o

di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

Per compilare il rigo indicare:

• nella colonna 1 (tipologia) il codice:

‘1’ se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 1;

‘2’ se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 2;

‘3’ se il contribuente si trova nel caso di cui al sopradescritto punto 3.

Qualora nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni identificate con codici differenti occorre compilare per ognuna

di esse un rigo E41 utilizzando un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non

può essere superiore a 365;

• nella colonna 2 (N. di giorni) il numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale;

• nella colonna 3 (Percentuale) la percentuale di spettanza della detrazione nel caso in cui il contratto di locazione è cointestato a più

soggetti. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale devono indicare ‘50’. Se

il contratto di locazione è stato stipulato da un unico soggetto indicare ‘100’ perché la detrazione spetta per intero. Qualora nel corso

dell’anno sia variata la percentuale di spettanza della detrazione, occorre compilare per ognuna di esse un rigo E41 utilizzando

un nuovo modello. In tal caso, la somma dei giorni indicati nella colonna 2 dei diversi righi non può essere superiore a 365.

La detrazione d’imposta sarà attribuita dal soggetto che presta l’assistenza fiscale nella misura prevista per ciascuno dei casi sopra

descritti. In particolare:

• se il caso è quello individuato dal codice ‘1’ la detrazione spettante è:

– di euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– di euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

Istruzioni per la compilazione Modello 730

46

• se il caso è quello individuato dal codice ‘2’ la detrazione spettante è:

– di euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– di euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41;

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione;

• se il caso è quello individuato dal codice ‘3’ la detrazione spettante è:

– di euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

Se il reddito complessivo è superiore a quest’ultimo importo non spetta alcuna detrazione. Tale detrazione d’imposta spetta per

i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, se questo è stato stipulato nell’anno 2008 la detrazione potrà essere fruita

oltre che per l’anno in corso anche per gli anni 2009 e 2010.